Art. 1
In vigore dal 13 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 30 ottobre 1948, n. 1271;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949 è autorizzata la prelevazione di lire 7.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 278 "Compensi speciali in eccedenza, ecc." dello stato di previsione medesimo per l'indicato esercizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 137. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-16;1463#art-1