Art. 1
In vigore dal 18 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459, registrato il 15 maggio 1948, registro n. 20, foglio n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
.
Il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina focaia è stabilito nella seguente misura:
Tipo A - Pietrine focaie cilindriche di mala, 2,8 di diametro per mm. 5 di lunghezza....................... L. 20 Tipo B - Pietrine focale prismatiche piccole delle dimensioni di mm. 2 x 3 x 5......................... L. 25 Tipo C - Pietrine focale prismatiche grandi delle dimensioni di mm. 3 x 4 x 45........................ L. 190
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-14;1422#art-1