Titolo V
Art. 30
AbrogatoIn vigore dal 15 apr 1973
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI SCELBA VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addì 13 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 83. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1414#art-30