Titolo V

Art. 30

Abrogato
In vigore dal 15 apr 1973
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI SCELBA VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addì 13 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 83. - FRASCA

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1414#art-30

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