Titolo II
Art. 12
In vigore dal 14 dic 1948
Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo.
In caso di inadempienza del sindaco, provvede il presidente della Giunta provinciale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1414#art-12