Titolo II

Art. 12

In vigore dal 14 dic 1948
Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo. In caso di inadempienza del sindaco, provvede il presidente della Giunta provinciale.
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Art. 12 Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo