Titolo I
Art. 1
In vigore dal 15 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1414#art-1