Titolo I

Art. 1

In vigore dal 15 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1414#art-1

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