Art. 1

In vigore dal 23 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. A decorrere dal 1 dicembre 1948 vengono iscritti nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali i seguenti prodotti: sigaretta "Edelweiss"......... L. 15.000 il kg. " "Rosa d'Oriente " " 15.000 " Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 173. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-24;1507#art-1

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Art. 1 Immissione alla vendita al pubblico delle sigarette "Edelweiss" e "Rosa d'Oriente". — Testo vigente | Portale Normativo