Art. 1
In vigore dal 23 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 dicembre 1948 vengono iscritti nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali i seguenti prodotti:
sigaretta "Edelweiss"......... L. 15.000 il kg.
" "Rosa d'Oriente " " 15.000 "
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 novembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 173. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-24;1507#art-1