Art. 1

In vigore dal 17 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto, il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista, la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . Nelle promozioni al grado 6° di gruppo A del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica che si effettueranno nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde, per i funzionari che alla data del 31 dicembre 1947 abbiano posseduto l'anzianità voluta per essere scrutinati a tale grado, dal requisito richiesto dall'ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733. I funzionari di grado 7° del gruppo A suddetto che, alla data medesima, non abbiano posseduto l'anzianità, prescritta per essere scrutinati al grado superiore, dopo maturata tale anzianità, saranno considerati, nello scrutinio al grado 6°, come forniti del requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 9 citato anche se non abbiano prestato il periodo di servizio ivi indicato, purchè prestino lodevole servizio nell'Amministrazione provinciale, con funzioni del proprio grado o di grado superiore, da data non posteriore a quella del primo scrutinio che sarà effettuato per il grado 6° di gruppo A successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-09;1420#art-1

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