Art. 1

In vigore dal 11 mar 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2838, e modificato con i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250; 31 ottobre 1929, n. 2386; 20 novembre 1930, n. 1939: 27 ottobre 1932, n. 2066; 27 dicembre 1934, n. 2439; 1 ottobre 1936, n. 2037; 14 marzo 1938, n. 885; 5 maggio 1939, n. 1172; 11 luglio 1942, n. 936, e 5 settembre 1942, n. 1234; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati così ulteriormente modificato: Facoltà di giurisprudenza: sono inclusi fra gli insegnamenti complementari di detta. Facoltà i seguenti: "Antropologia criminale" e "Diritto della navigazione". Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: Corso di laurea in chimica: i seguenti insegnamenti fondamentali a corso biennale comportano un esame alla fine di ogni anno, anziché un unico esame alla fine del secondo anno: "Istituzioni di matematiche". "Chimica generale ed inorganica", "Chimica organica", "Fisica sperimentale", Esercitazioni di matematiche", "Chimica fisica", "Esercitazioni di chimica fisica". Nel predetto corso di laurea in chimica lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di "Esercitazioni (ii analisi chimica qualitativa", di "Esercitazioni di analisi chimica quantitativa" e di "Chimica analitica" se prima non abbia superato l'esame di "Chimica generale ed inorganica"; di "Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica" se prima, non abbia superato l'esame di "Chimica organica"; di "Chimica fisica" se prima non abbia superato gli esami di "Istituzioni di matematiche", di "Fisica" e di esercitazioni relative. Facoltà di farmacia: Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame di "Farmacologia e farmacognosia" se non ha superato gli esami di "Chimica organica", di "Fisiologia di "Chimica farmaceutica"; quello di "Fisiologia" se non ha superato gli esami di "Anatomia umana," e di "Chimica biologica"; quello di "Tecnica farmaceutica" se non ha superato quello di "Farmacologia e farmacognosia". Nella predetta. Facoltà di farmacia l'insegnamento di "Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" comporta un esame alla fine di ogni anno anziché un unico esame alla, fine del corso triennale. Facoltà di medicina veterinaria: Lo studente non può sostenere l'esame di "Zoocultura" se non ha superato quello di "Zoologia"; l'esame di "Fisiologia" se non ha superato quello di "Anatomia veterinaria con istologia ed embriologia"; l'esame di "Farmacologia" se non ha superato quello di "Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 novembre 1948 EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1949 Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-02;1617#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. — Testo vigente | Portale Normativo