Art. 1
In vigore dal 10 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 10 dicembre 1925, n. 2347, col quale e stata approvata e resa esecutoria la convenzione 3 dicembre 1925, per la concessione alla Società Ferrovie elettriche abruzzesi della costruzione e dell'esercizio della ferrovia del Tavo (Penne-Castellammare Adriatico con raccordo al porto di Pescara);
Visto l'art. 26 della suddetta convenzione con il quale, agli effetti della convenzione medesima, la Società concessionaria ha eletto il proprio domicilio legale in Roma, via del Tritone n. 132, obbligandosi a tenere ivi la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa;
Vista l'istanza, in data 3 giugno 1948, con la quale la detta Società ha chiesto che, a modifica del suindicato art. 26, le sia consentito di trasferire il domicilio legale e la sede degli uffici di direzione e amministrazione da Roma a Milano;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria, privata, le tramvie ed automobili, approvato con decreto reale 9 maggio 1912, n. 1447;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
A modifica di quanto disposto dall'art. 26 della convenzione 3 dicembre 1925, citata nelle premesse, la Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, concessionaria, della ferrovia, del Tavo (Penne-Castellammare Adriatico con raccordo al porto di Pescara) viene autorizzata a trasferire il proprio domicilio legale e la sede degli uffici di direzione ed amministrazione della ferrovia da Roma a Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1948
EINAUDI
CORBELLINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 27. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-10-14;1355#art-1