Art. 1

In vigore dal 7 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 13/309 del 29 novembre 1947, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Avellino, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Avellino è autorizzata ad acquistare dalla Sacra Congregazione De Propaganda Fide mq. 1848 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati, al prezzo complessivo di L. 1.848.000, giusta la deliberazione n. 13/309 del 29 novembre 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1948 EINAUDI LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 25. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-10-14;1344#art-1

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Art. 1 Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Avellino ad acquistare un terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati. — Testo vigente | Portale Normativo