Art. 1

In vigore dal 17 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1935, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752; Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Avellino, in data 19 aprile 1948 e del commissario del Monte di credito su pegno di Frigento, in data 1 maggio 1948; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Frigento, con sede in Frigento, è incorporato nel Monte di credito su pegno di Avellino, con sede in Avellino. Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1948 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 38. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-10-07;1377#art-1

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Art. 1 Incorporazione del Monte di credito su pegno di Frigento, con sede in Frigento, nel Monte di credito su pegno di Avellino, con sede in Avellino. — Testo vigente | Portale Normativo