Art. 1
In vigore dal 27 ott 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426, concernente la determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali";
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le proposte del Comitato speciale per il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
I contributi dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", in base alle aliquote stabilite dall'articolo unico, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215, sono riscossi nelle seguenti misure:
1) 1,97% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
2) 0,56% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
3) 0,46% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
4) 0,64% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
5) 3,74% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la disoccupazione involontaria;
6) 2,47% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la tubercolosi.
La riscossione della differenza tra le aliquote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215, e le aliquote suindicate, resta sospesa con effetto dalla data di decorrenza stabilita dall'articolo unico, lettera b), del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 82. - GALLEANI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-10-01;1216#art-1