Art. 2

In vigore dal 23 nov 1948
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui al precedente articolo, e saranno indicati i termini per la validità e il cambio del francobollo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 132. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-28;1280#art-2

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Art. 2 Emissione di uno speciale francobollo a ricordo della ricostruzione del "Ponte degli Alpini" a Bassano del Grappa. — Testo vigente | Portale Normativo