Art. 1
In vigore dal 7 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, istitutivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
Visto l'art. 3, comma C del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;
Ritenuta l'opportunità di includere fra le strade statali il tratto di strada consortile, della lunghezza di km. 5+300, che dal suo innesto con la statale n. 5 (km. 21+590) conduce all'Aeroporto di Guidonia;
Visto il parere n. 67 espresso dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali; nell'adunanza dei 6 febbraio 1948;
Visto il parere n. 1520 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 22 giugno 1948;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È inserita nell'elenco delle strade statali la nuova seguente arteria: tratto di strada consortile dal bivio con la S. S. n. 5 "Tiburtina-Valeria" (km. 21 + 590) all'Aeroporto di Guidonia, della lunghezza di km. 5,300.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 20 settembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 16. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-20;1343#art-1