Art. 1

In vigore dal 7 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, istitutivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali; Visto l'art. 3, comma C del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547; Ritenuta l'opportunità di includere fra le strade statali il tratto di strada consortile, della lunghezza di km. 5+300, che dal suo innesto con la statale n. 5 (km. 21+590) conduce all'Aeroporto di Guidonia; Visto il parere n. 67 espresso dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali; nell'adunanza dei 6 febbraio 1948; Visto il parere n. 1520 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 22 giugno 1948; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È inserita nell'elenco delle strade statali la nuova seguente arteria: tratto di strada consortile dal bivio con la S. S. n. 5 "Tiburtina-Valeria" (km. 21 + 590) all'Aeroporto di Guidonia, della lunghezza di km. 5,300. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 20 settembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 16. - FRASCA
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