Art. 2

In vigore dal 9 dic 1948
Le penalità di cui al precedente articolo saranno applicate a partire della campagna di coltivazione dell'anno 1949. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1948 Atti dei Governo, registro n. 2, foglio n. 18. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-14;1350#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. — Testo vigente | Portale Normativo