Art. 2
In vigore dal 9 dic 1948
Le penalità di cui al precedente articolo saranno applicate a partire della campagna di coltivazione dell'anno 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1948
Atti dei Governo, registro n. 2, foglio n. 18. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-14;1350#art-2