Art. 1
In vigore dal 7 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
A decorrere dal 1 ottobre 1948 vengono Iscritti nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali i sottoindicati prodotti:
trinciato superiore "Italia" al prezzo di L. 8000 il kg.;
sigarette "Eva" al prezzo. di L. 13.000 11 kg.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 129. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-14;1341#art-1