Art. 1
In vigore dal 26 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 225 del 31 dicembre 1947 delle Camere di commercio, industria, ed agricoltura di Ragusa, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ragusa è autorizzata ad acquistare dall'ospedale civile di Ragusa mq. 1.106,18 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati, al prezzo complessivo di lire 2.876.068, giusta la deliberazione n. 225 del 31 dicembre 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1948
EINAUDI
LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 10. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-14;1302#art-1