Art. 1
In vigore dal 4 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;
Visti i regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113, 9 dicembre 1935, n. 2386, il decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 416, ed i decreti del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1947, n. 162, 18 maggio 1947, n. 674 e 3 dicembre 1947, n. 1616, con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta;
Vista la deliberazione in data 12 luglio 1948, della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tassa per la quotazione ufficiale dei titoli;
Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa.
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1 gennaio 1949, la quotazione ufficiale dei titoli, presso la Borsa valori di Genova, è soggetta alla tassa di L. 100 annue per milione o frazione di milione di importo nominale dei titoli ammessi alla quotazione, considerando tale importo al 1 gennaio dell'anna cui si riferisce la tassa.
Per i titoli quotati oltre che a Genova, in una delle Borse di Milano, Torino e Roma, la tassa è ridotta a L. 50.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1948
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 92. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-14;1238#art-1