Art. 1

In vigore dal 23 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Livorno in data 14 giugno 1947, con la quale si chiede che i due uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo; Visto il rapporto 30 luglio 1947, n. 1840, del Primo presidente della Corte di appello di Firenze, il quale, su conforme parere del Procuratore generale, propone l'accoglimento della detta richiesta; Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: I due uffici di conciliazione del comune di Livorno sono riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 1948 EINAUDI GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 17. - FRASCA
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Art. 1 Riunione in unico ufficio dei due uffici di conciliazione del comune di Livorno. — Testo vigente | Portale Normativo