Art. 1

In vigore dal 27 ott 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 145, n. 177, relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali e successive modificazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426, concernente la determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali"; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le proposte del Comitato speciale del Fondo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico. I contributi dovuti per l'anno 1948 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sono fissati: a) con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino all'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1048, nelle aliquote previste per l'anno 1947 dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426; b) con effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948 nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177: 1) 4% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti; 2) 0,65% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; 3) 0,55% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 4) 0,70% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 5) 5% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; 6) 5% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 93. - VENTURA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-29;1215#art-1

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Art. 1 Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1948 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali". — Testo vigente | Portale Normativo