Art. 1

In vigore dal 8 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215, per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale è dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per la istituzione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948 il contributo a carico delle imprese previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è fissato nella misura dell'1,50% sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-29;1138#art-1

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