Art. 1
In vigore dal 8 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215, per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale è dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per la istituzione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948 il contributo a carico delle imprese previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è fissato nella misura dell'1,50% sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-29;1138#art-1