Art. 1

In vigore dal 2 feb 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le poste e telecomunicazioni, per il tesoro e per le finanze; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi postali conclusi a Parigi il 5 luglio 1947, in revisione ai corrispondenti Atti stipulati a Buenos Aires il 23 maggio 1939 e resi esecutivi con regio decreto 8 aprile 1940, n. 1283: a) Convenzione postale universale, con Protocollo finale e relativo regolamento di esecuzione; b) Accordo concernente le lettere e le scatole con valore dichiarato, con Protocollo finale e relativo regolamento di esecuzione; c) Accordo concernente i pacchi postali, con Protocollo finale e relativo regolamento di esecuzione; d) Accordo concernente i postagiri, con relativo regolamento di esecuzione; e) Accordo concernente i vaglia postali, con relativo regolamento di esecuzione e supplemento riguardante il servizio dei buoni postali di viaggio; f) Accordo concernente le riscossioni, con relativo regolamento di esecuzione; g) Accordo concernente gli oggetti gravati di assegno, con relativo regolamento di esecuzione; h) Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e scritti periodici, con relativo regolamento di esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-21;1587#art-1

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