Art. 1
In vigore dal 5 ott 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1933, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068, e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Art. 41. - È soppresso l'insegnamento complementare di "chimica di guerra" tanto per il corso di laurea in chimica ad indirizzo organico-biologico, quanto per quello ad indirizzo inorganico - chimico - fisico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1948
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 29. - VENTURA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-20;1161#art-1