Art. 1

In vigore dal 12 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 319 del 31 dicembre 1947 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna è autorizzata ad acquistare dall'avv. Giuseppe Valeriani fu Scipione mq. 1080 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati, al prezzo complessivo di L. 2.700.000, giusta la deliberazione numero 319 del 31 dicembre 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1948 EINAUDI LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 79. - VENTURA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-20;1123#art-1

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Art. 1 Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna ad acquistare il suolo edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati. — Testo vigente | Portale Normativo