Art. 1
In vigore dal 12 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione del 1° febbraio 1946 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di La Spezia, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto di un appartamento per sopperire alle esigenze dei propri servizi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura di La Spezia è autorizzata ad acquistare dagli eredi Ferrarmi l'appartamento situato al 1° piano dello stabile di via Chiodo n. 7, per ampliamento della propria sede camerale, al prezzo di L. 1.700.000, giusta la deliberazione del 1° febbraio 1946.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1948
EINAUDI
LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 80. - VENTURA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-20;1122#art-1