Art. 1
In vigore dal 1 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, relativo alla sostituzione degli elenchi A e B annessi al regio decreto 26 settembre 1940, n. 1401, concernente le imperfezioni ed infermità sull'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Nell' dell'elenco A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:
alle parole "... nei limiti stabiliti dagli articoli 72 e 76 del..." sono sostituite le seguenti; "nei limiti stabiliti dagli articoli 75 e 79 del...";
alle parole "Attualmente però l'art. 108 del testo unico..." sono sostituite le seguenti: "Attualmente però l'art. 128 del testo unico...".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1948
EINAUDI
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 53. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-10;1082#art-1