Art. 1
In vigore dal 30 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833;
Visto l' del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 che autorizza tra l'altro, la spesa di lire centoventi milioni per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e stabilisce che le eventuali maggiori assegnazioni a tale titolo saranno autorizzate con decreti Presidenziali su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Considerata la necessità di integrare ulteriormente la detta autorizzazione in relazione al compito dell'Amministrazione di disporre il tempestivo intervento in dipendenza del terremoto del 13 giugno 1948 nei comuni di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano (prov.
Arezzo) e di San Giustino (prov. Perugia), in applicazione del citato regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389.
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È autorizzata la ulteriore spesa di lire duecento milioni, in aggiunta a quella di cui all' del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per le necessità più urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, in dipendenza del terremoto del 13 giugno 1948 nei comuni di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano (prov. Arezzo) e di San Giustino (prov. Perugia).
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della somma autorizzata col presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-29;806#art-1