Art. 1

In vigore dal 1 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2174, che ha approvato l'elenco dei Comuni per i cui territori la ricerca, la estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela anche i territori dei comuni di Afragola, Casalnuovo, San Sebastiano e Casoria; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei comuni di Afragola, Casalnuovo, San Sebastiano e Casoria (Napoli) sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1948 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 40. - FRASCA
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