Art. 1
In vigore dal 1 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2174, che ha approvato l'elenco dei Comuni per i cui territori la ricerca, la estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela anche i territori dei comuni di Afragola, Casalnuovo, San Sebastiano e Casoria;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei comuni di Afragola, Casalnuovo, San Sebastiano e Casoria (Napoli) sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1948
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 40. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-28;1081#art-1