Art. 1
In vigore dal 20 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Visti i decreti legislativi del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1948, nn. 184 e 195;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Lo stanziamento del capitolo n. 33 "Spese per stipendi, assegni, ecc. al personale insegnante delle scuole elementari, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1947-48, è aumentato di L. 3.000.000.000 (lire tre miliardi).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 189. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-03;1031#art-1