Art. 1

In vigore dal 6 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 292; Visto il regio decreto 31 dicembre 1914, n. 1491, e il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2164, concernenti le impronte dei bolli da apporre sulle misure di capacità di vetro; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta: Articolo unico. Le impronte dei bolli da apporre sui pesi, sulle misure, sugli strumenti per pesare e per misurare, sui manometri, termometri ed alcoolometri, sottoposti alla verificazione prima e sui campioni metrici, sottoposti alla verificazione quinquennale, sono quelle riprodotte nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 89. - FRASCA
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