Art. 2

In vigore dal 13 gen 1949
L'art. 39 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, è sostituito dal seguente: "Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione viene trasmesso al Ministero dall'industria e del commercio per l'approvazione, insieme con il verbale di deliberazione del Consiglio, la giustificazione delle differenze di stanziamento in rapporto all'esercizio precedente e la relazione del Collegio dei revisori, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce. Entro il 15 febbraio il conto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al Collegio dei revisori che entro il 15 marzo presenta la relazione. Il conto consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori sono sottoposti entro il mese di marzo al Consiglio di amministrazione che li invia con le sue deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio entro il mese di aprile. Con il conto consuntivo deve essere inviato un prospetto della consistenza patrimoniale e delle variazioni avvenute durante l'esercizio. Al conto consuntivo deve essere unita, copia del conto corrente esistente presso l'istituto cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto predetto. Il conto consuntivo è approvato dal Ministero dell'Industria, e del commercio. In caso di ritardo nella presentazione dei bilanci e dei conti consuntivi, il Ministero farà procedere di ufficio alla compilazione di tali documenti. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio della Stazione, salvo rivalsa, ove ne sia il caso, a carico di coloro cui deve imputarsi il ritardo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-24;1461#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo