Art. 1
In vigore dal 29 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 324, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 44 del 28 gennaio 1948 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma è autorizzata ad acquistare dalla Società anonima cooperativa villa Franchetti mq. 1920 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati al prezzo complessivo di L. 9.984.000, giusta la deliberazione n. 44 del 28 gennaio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1948
DE NICOLA
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 32. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-02;442#art-1