Art. 1

In vigore dal 7 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di magistero dell'Università di Firenze ed alla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1940, n. 1254, e al decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 430; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 31 marzo 1948; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Con effetto dall'anno accademico 1947-48, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo della Facoltà di magistero dell'Università di Firenze e della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1940, n. 1254, e al decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 430, sono modificati come appresso: Università di Firenze - Facoltà di magistero - posti di ruolo n. 9; Università di Roma - Facoltà di scienze politiche posti di ruolo n. 9. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1948 DE NICOLA GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 211. - FRASCA
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