Art. 1

In vigore dal 13 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 907 e 5 febbraio 1931, n. 225; Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in data 21 novembre 1947 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Belluno, in data 12 dicembre 1947; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, è incorporato nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona. Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933; 3 dicembre 1942, n. 1752, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo il chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 1948 DE NICOLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 161. - FRASCA
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