Art. 1

In vigore dal 15 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1935, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione; Visto l'art. 22 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione degli assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 16 settembre 1946, n. 479; Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 469, per l'adeguamento degli assegni familiari nei settori dei commercio e delle professioni e arti; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, per la maggiorazione del 50% degli assegni per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti; Visti i contratti collettivi concernenti norme per gli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 luglio 1948, la corresponsione degli assegni familiari e il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, sono effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli 30 primo e quarto comma, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, e successive modificazioni del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239. Con la stessa decorrenza sono abrogati gli articoli 49, 50, 51, 52 e 53 del regio decreto 21 luglio 1937 precitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-23;671#art-1

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