Art. 1
In vigore dal 6 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82;
Visti i regi decreti 11 luglio 1941, n. 1104 e n. 1105, con i quali sono state approvate e rese obbligatorie le norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici e dei trasformatori elettrici di misura;
Visto il voto espresso dal Consiglio nazionale delle ricerche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;
Decreta:
Articolo unico.
L'applicazione delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 11 luglio 1941, n. 1104, e delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei trasformatori elettrici di misura, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 11 luglio 1941, n. 1105, è sospesa per tre anni a fare inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - TUPINI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 68. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-21;290#art-1