Art. 2
In vigore dal 1 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1948
DE NICOLA
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 178. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-28;84#art-2