Art. 1

In vigore dal 1 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1948, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2067, emesso nell'adunanza del 10 dicembre 1947; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella, D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Volturara Appula, in provincia di Foggia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948 DE NICOLA TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 47. - FRASCA
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