Art. 1

In vigore dal 24 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Articolo unico. Le circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari sono stabilite come dall'unita tabella, vistata dal Ministro per gli affari esteri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948 DE NICOLA SFORZA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 12. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-26;226#art-1

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