Art. 1

In vigore dal 5 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ritenuto che il territorio paludoso e insalubre, dell'estensione di circa 600 ettari, compreso fra il campo di aviazione di Aosta e il ponte di Villefranche, nel fondo valle del fiume Dora Baltea, ricadente nei comuni di S. Cristophe, Pollein, Quart e Brissogne, nella valle di Aosta presenta i caratteri per la classifica fra i comprensori di bonifica di seconda categoria; Visto il voto del Comitato speciale per la bonifica 9 gennaio 1948, n. 43; A termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta: Articolo unico. Il territorio compreso fra il campo di aviazione di Aosta e il ponte di Villefranche, nel fondo valle del fiume Dora Baltea, ricadente nei comuni di Quart, Pollein, S. Cristophe e Brissogne, dell'estensione di circa 600 ettari, nella valle di Aosta, è classificato fra i comprensori di bonifica di seconda categoria, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1948 DE NICOLA SEGNI - DEL VECCHIO - TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 68. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-24;1105#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo