Art. 1
In vigore dal 2 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;
Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forli, in data 6 novembre 1947, e del Consiglio di amministrazione della Cassa dei risparmi di Forlì, in pari data;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, è incorporato nella Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì.
Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1948
DE NICOLA
DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 60. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-21;275#art-1