Art. 1

In vigore dal 10 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, cui perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione; Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita; Visto il regio decreto 20 maggio 1946 n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, Contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per la corresponsione della indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, per l'aumento della indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo; Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 settembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella F, allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, è sostituita da quella stabilita nella tabella F, allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella allegata F è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dai decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.
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