Art. 1
In vigore dal 7 feb 1948
Umbria - Corte di Appello di Perugia
Marche - Corte di Appello di Ancona.
Lazio - Corte di Appello di Roma.
Abruzzi - Corte di Appello de l'Aquila.
Molise - Tribunale di Campobasso.
Campania Corte di Appello di Napoli.
Puglia - Corte di Appello di Bari.
Basilicata Corte di Appello di Potenza.
Calabria - Corte di Appello di Catanzaro.
Sicilia - Corte di Appello di Palermo.
Sardegna - Corte di Appello di Cagliari.
I Comuni costituiti successivamente alla data del 31 dicembre 1946 o che hanno cambiato la denominazione, e che non risultano dalle tabelle si intendono far parte del Collegio in cui figurano i comuni di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-06;30#art-1