Art. 1

In vigore dal 7 feb 1948
Umbria - Corte di Appello di Perugia Marche - Corte di Appello di Ancona. Lazio - Corte di Appello di Roma. Abruzzi - Corte di Appello de l'Aquila. Molise - Tribunale di Campobasso. Campania Corte di Appello di Napoli. Puglia - Corte di Appello di Bari. Basilicata Corte di Appello di Potenza. Calabria - Corte di Appello di Catanzaro. Sicilia - Corte di Appello di Palermo. Sardegna - Corte di Appello di Cagliari. I Comuni costituiti successivamente alla data del 31 dicembre 1946 o che hanno cambiato la denominazione, e che non risultano dalle tabelle si intendono far parte del Collegio in cui figurano i comuni di origine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-06;30#art-1

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