Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IX
Art. 95
In vigore dal 21 feb 1948
La votazione per la prima elezione della Camera dei deputati deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Visto: Il Ministro per l'interno
SCELBA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-95