Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 89
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 79 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27
In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei Deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi, per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-89