Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 88
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 78
In vigore dal 21 feb 1948
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna colpisca il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità, è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci.
Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente decreto.
Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-88