Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 87
D L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 16, 21, 31, 32, 35, 46, 59
In vigore dal 21 feb 1948
Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli , si procede a giudizio direttissimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-87