Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 85
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44
In vigore dal 21 feb 1948
L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000.
Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-85