Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 81

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21

In vigore dal 21 feb 1948
I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violino le disposizioni di etti all' sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.
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