Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 81
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21
In vigore dal 21 feb 1948
I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violino le disposizioni di etti all' sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-81