Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 77
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 76
In vigore dal 27 giu 1956
Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da, lire 100.000 a lire 500.000.
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli nella lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a L. 20.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-77